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LA VOCE 0910 |
P R E C E D E N T E | S U C C E S S I V A |
La VOCE ANNO XII N° 3 | OTTOBRE 2009 | PAGINA 6 |
TAR Lazio: illegittimi i crediti
scolastici per lora di religione. pervenuto da Claudia Cernigoi Con sentenza
n. 7076 del 17 luglio 2009 il Tar del Lazio ha accolto due ricorsi proposti per l'annullamento
delle Ordinanze ministeriali emanate
dall'allora Ministro P.I. Fioroni per gli esami di Stato del 2007 e 2008 che prevedevano la valutazione
della frequenza dell'insegnamento
della religione cattolica ai fini della
determinazione del credito scolastico, e la partecipazione "a pieno titolo" agli scrutini da parte degli
insegnanti di religione cattolica. Il TAR ha
affermato che "lattribuzione di un credito formativo ad una scelta di carattere religioso degli
studenti e dei loro genitori, quale
quella di avvalersi dellinsegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche, dà luogo ad una precisa forma di discriminazione, dato che lo Stato
Italiano non assicura identicamente la
possibilità per tutti i cittadini di conseguire un credito formativo nelle proprie confessioni ovvero per chi
dichiara di non professare alcuna
religione in Etica Morale Pubblica". Motiva
ancora la sentenza che linterpretazione data dal Ministero dellIstruzione "ha portato alladozione di
una disciplina annuale delle modalità
organizzative degli scrutini desame, che appare aver generato una violazione dei diritti di libertà religiosa e
della libera espressione del pensiero;
nonché di libera determinazione degli
studenti relativamente allinsegnamento della religione cattolica". I ricorsi
sono stati promossi a partire dal 2007 da alcuni studenti e studentesse con numerose
associazioni laiche e confessioni religiose non cattoliche (elenco completo a
fine comunicato) coordinate dalla
Consulta Romana per la Laicità delle Istituzioni e dall Associazione "per la Scuola della Repubblica" ed
assistite dagli Avvocati prof. Massimo
Luciani, Fausto Buccellato e Massimo
Togna. Ad esse il TAR ha riconosciuto la richiesta "di tutela di valori di carattere morale, spirituale e/o confessionale
che [···] sono tutelati direttamente
dalla Costituzione e che quindi come tali
non possono restare estranei all'alveo della tutela del giudice amministrativo" La sentenza
7076/2009 del TAR del Lazio è importante perché dà una concreta applicazione al principio supremo
della laicità dello Stato nei termini
in cui era stato affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n.203/1989. Il TAR, dopo
aver ricordato il principio della laicità dello Stato, enunciato dalla Corte Costituzionale come
garanzia dello Stato per la
salvaguardia della libertà religiosa, in regime di pluralismo confessionale e culturale (C. Cost.
n.203/89), ha precisato che "sul piano
giuridico, un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede
individuale, non può assolutamente
essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico", la scelta di avvalersi o
meno dellinsegnamento della religione
cattolica deve essere assolutamente libera e in nessun modo condizionata. "In una società
democratica" ha affermato il TAR,
"certamente può essere considerata una violazione del principio del pluralismo il collegamento
dell'insegnamento della religione con
consistenti vantaggi sul piano del profitto scolastico e quindi con un'implicita promessa di vantaggi
didattici, professionali ed in
definitiva materiali". A tal proposito, ha precisato ancora la sentenza che
"lo Stato, dopo aver sancito il
postulato costituzionale nellassoluta, inviolabile libertà di coscienza nelle questioni religiose, di professione e
di pratica di qualsiasi culto "noto",
non può conferire ad una determinata
confessione una posizione "dominante" - e quindi una indiscriminata tutela ed unevidentissima netta
parzialità - violando il pluralismo
ideologico e religioso che caratterizza
indefettibilmente ogni ordinamento democratico moderno", infatti "qualsiasi religione- per sua natura -
non è né un'attività culturale, né
artistica, né ludica, né un'attività sportiva né un'attività lavorativa, ma attiene all'essere più profondo
della spiritualità dell'uomo ed a tale
stregua va considerata a tutti gli
effetti". La sentenza è illuminante su quali siano oggi i confini posti dalla legge allinsegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Le associazioni e le confessioni promotrici dei ricorsi continueranno ad operare per garantire il rispetto di tali limiti ed auspicano che il Ministero dellIstruzione prenda atto dellillegittimità delle ordinanze e non le riproponga negli anni a venire. |