STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“ G.A.MA.DI. GRUPPO ATEI MATERIALISTI DIALETTICI – APS”
Costituzione denominazione e sede
Articolo 1
Ai sensi della Costituzione, del Codice Civile, degli art. 35 e segg. del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017e successive modificazioni in tema di associazioni, è costituita in Roma l’Associazione di Promozione Sociale denominata:
"G.A.MA.DI. (Gruppo Atei Materialisti Dialettici) – APS", quale espressione di partecipazione, democrazia e pluralismo nell'ambito di tutto il territorio nazionale e internazionale.
L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.
Articolo 2
L’Associazione ha sede in ROMA (RM). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
Con deliberazione del Consiglio direttivo possono essere istituite sedi operative dove articolare le proprie attività senza vincoli territoriali secondo le esigenze organizzative.
Il distintivo del G.A.MA.DI è composto da un profilo di testa d'uomo nel quale spicca un punto di domanda simbolo del pensiero e della sua libertà, come raffigurato nelle tessere di adesione.
Finalità
Articolo 3
L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Associazione persegue finalità e obiettivi di utilità sociale, in particolare il contrasto ai pregiudizi e all'ottusità confessionale, e la rinascita di un pensiero critico e scientifico.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L'Associazione è a struttura democratica e si ispira ai principi fondamentali
di uguaglianza, giustizia sociale, libertà e partecipazione e ripudia ogni forma di razzismo e fascismo, è apartitica e quindi non è consentito agli associati di partecipare alle competizioni elettorali o candidarsi alle elezioni politiche e/o amministrative per conto dell'Associazione ed utilizzare a tali fini i simboli o la sede stessa.
Attività
Articolo 4
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore degli associati, loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs n.117/2017.
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione persegue tali attività di interesse generale mediante:
1) svolgimento di attività di studio, documentazione e informazione di carattere sociale, culturale e politica;
2) realizzazione di un sito dedicato all’analisi critica e alla raccolta di materiali e documentazione sulla realtà sociale, culturale e politica;
3) promozione e organizzazione di attività culturali, artistiche, educative, formative e di informazione sui temi connessi con gli obiettivi statutari;
4) promozione e facilitazione dell’aggregazione delle realtà che condividono lo spirito del presente statuto e che intendono contribuire alle attività associative;
5) promozione della divulgazione dell'ateismo materialista dialettico.
L'Associazione si propone, inoltre, di divenire punto di riferimento, divulgazione di una cultura scientifica in opposizione ai dogmi delle diverse religioni, sette e superstizioni e a tale scopo di diffondere e produrre materiale appropriato, anche attraverso il proprio mensile La VOCE e le librerie pubblicate "online" dei testi sugli argomenti di cui al presente articolo.
L’Associazione è un laboratorio di cultura politica e sociale per favorire la rinascita di un pensiero libero e critico, e di buone pratiche per sollecitare le coscienze a liberarsi di qualunque tipo di pregiudizio, a guardare ogni cosa in profondità, a documentarsi prima di esprimere giudizi, a proteggere i diritti dei più poveri, delle donne, degli emarginati e delle classi sociali più disagiate, a lottare per contrastare le diseguaglianze, ad essere solidali con i popoli che perseguono la propria autodeterminazione o che sono perseguitati dall’imperialismo con embarghi criminali allo scopo di minarne la stabilità politica e sociale.
L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
Per il perseguimento dei propri scopi, l’associazione può svolgere ogni ulteriore attività anche di carattere economico organizzare o favorire riunioni, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa anche editoriale rispondente alle finalità istituzionali.
I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
L’associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari ad assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017.
Durata
Articolo 5
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati secondo le modalità previste all’art. 19.
Soci
Articolo 6
Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, di genere, etnia, nazionalità, stato di apolide o stato giuridico) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Criteri di ammissione ed esclusioni dei soci
Articolo 7
Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati dopo il versamento della quota associativa.
In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.
Il numero dei soci non è soggetto a limiti quantitativi.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 10.
La qualità di socio è intrasmissibile.
Diritti e doveri dei soci
Articolo 8
Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
I soci hanno diritto di:
a) informazione e controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto;
b) partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
c) partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali;
d) di consultare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo.
Articolo 9
Gli associati hanno l’obbligo di:
a) osservare lo Statuto;
b) rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione;
c) tenere un comportamento coerente con la natura e le finalità dell’associazione;
d) corrispondere le quote associative, nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo, tra il primo ottobre e il trentuno dicembre di ogni anno con validità a partire dall’anno successivo.
Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile;
Articolo 10
La qualifica di socio non è temporanea e si perde per :
1. Decesso.
2. Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
3. Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo per mancato pagamento della quota associativa, trascorsi 60 giorni dal sollecito scritto.
4. Espulsione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
Articolo 11
La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Articolo 12
Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
Organi associativi
Articolo 13
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente;
d) Organo di controllo (eventuale).
Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.
Assemblea dei Soci
Articolo 14
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione: è composta da tutti i soci iscritti mentre il diritto di voto in assemblea è riservato ai soci iscritti da almeno nel libro soci, come dispone il comma 1 dell’art.24 del codice del terzo settore, e per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.
Articolo 15
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il quaranta per cento dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante invio telematico / lettera e pubblicazione dell’avviso sulla “home page” del sito web dell’Associazione / affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative, o comunque essere certi che ogni socio è stato raggiunto dalla convocazione.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno, oltre che le esatte modalità di convocazione in caso di assemblea "online".
Articolo 16
Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto, salvo quanto previsto nel seguito di questo articolo.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio: Ogni socio non può avere più di una delega.
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
Articolo 17
All’Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:
IN SEDE ORDINARIA:
a) approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;
b) eleggere tra i soci il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti tra tre e nove, e provvedere, in caso di dimissioni o di sopravvenuta impossibilità, alla sostituzione dei suoi componenti e deliberare sulla sua eventuale revoca totale o parziale, nonché eleggere l’eventuale Organismo di Controllo
c) eleggere tra i soci ogni ulteriore organismo sociale previsto;
d) definire le linee generali del programma di attività;
e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere le eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo in tema di reiezione delle domande di ammissione di nuovi soci e di esclusione dei soci ai sensi del precedente art. 10;
i) deliberare su ogni altro argomento previsto dallo Statuto o proposto dal Presidente, dal consiglio direttivo o da almeno il quaranta per cento dei soci.
j) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;
k) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da
realizzare.
IN SEDE STRAORDINARIA:
a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto (che deve avvenire nel rispetto dei principi fondamentali enunciati agli artt.3 e 4);
Articolo 18
L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente dell’Associazione è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del cinquanta per cento più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea Ordinaria delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Articolo 19
L’Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente; in sua assenza ne fa le veci il vicepresidente, se eletto, o il socio più anziano per età.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza della maggioranza degli associati in Assemblea Straordinaria e il voto favorevole dei due terzi di essi, intervenuti in proprio o per delega.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Articolo 20
Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per sette giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione / invio telematico alle loro “e.mail”.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Consiglio Direttivo e Presidente
Articolo 21
Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni tre anni.
Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, ma sempre in numero dispari.
I membri del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e l’eventuale Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo.
Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.
Articolo 22
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Al Consiglio Direttivo competono in particolare di:
a. eleggere, tra i propri componenti, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente nonché, se lo ritiene opportuno, uno o più vicepresidenti e provvedere, ove necessario, alla loro revoca e/o sostituzione;
b. nominare tra i propri componenti il Tesoriere e il Segretario e provvedere ove necessario alla loro revoca e/o sostituzione;
c. nominare i o il responsabile e di redazione del sito e del mensile La VOCE, e provvede, ove necessario, alla loro o sua revoca e sostituzione;
Inoltre al Consiglio Direttivo competono:
a) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in
c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
b) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
c) le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
d) la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
e) la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea (bilancio consuntivo);
f) la eventuale presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale (bilancio preventivo);
g) la determinazione delle quote sociali;
h) la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
i) la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
j) la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
k) ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Articolo 23
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o almeno il quaranta per cento dei suoi membri lo riterrà necessario.
Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto / telematico per “e.mail” da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta, ovvero le esatte modalità in caso di convocazione "online".
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte seguire da processo verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario, quindi riportate sul libro verbale del Consiglio Direttivo.
E’ ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l’Assemblea degli associati.
Articolo24
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione.
È eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, ogni tre anni ed è rieleggibile.
Egli presiede l’Assemblea ordinaria e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica di quest’ultimo alla prima riunione utile.
In particolare il Presidente:
a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
Articolo 25
Il Vice Presidente, se eletto, coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Segretario e Tesoriere
Articolo 26
Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo ogni 3 anni tra i propri membri, sono rieleggibili e affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
Il Segretario ha cura dell'Archivio, della corrispondenza dell'Associazione dei beni dell’Associazione.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei relativi libri e registri.
Al Segretario spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvedere, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
Articolo 27
Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.
Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Il Tesoriere ha la responsabilità dei valori dei quali è consegnatario e cura la tenuta del conto corrente.
Articolo 28
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal vice Presidente.
Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità del Tesoriere o del vice Presidente.
Sedi operative territoriali
Articolo 29
Le sedi operative territoriali sono costituite con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Le sedi territoriali operano di concerto con gli organi nazionali e sono soggette alle indicazioni stabilite dal Consiglio Direttivo.
Per la costituzione di una sede territoriale è necessario presentare la copertura finanziaria e ottenere l’adesione di almeno due componenti del direttivo che ne determinino e ne curino i materiali e le funzioni con decoro.
Per il funzionamento delle sedi territoriali si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto.
Organo di Controllo
Articolo 30
1. L’Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
Il componente dell’Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all’Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L’Organo di controllo:
• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.
Libri Sociali
Articolo 31
È obbligatoria la tenuta, a cura del Consiglio Direttivo, dei seguenti libri sociali:
a) libro dei soci;
b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
d) registro dei volontari.
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Patrimonio ed esercizio finanziario
Articolo 32
Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Il patrimonio dell’Associazione, costituito da beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione e comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il bilancio consuntivo è inviato ai soci per Via Telematica / depositato nella sede dell’associazione almeno 15 giorni prima dell’assemblea perché sia possibile controllarlo da parte degli associati.
Articolo 33
L’anno sociale e l’esercizio finanziario hanno inizio il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre dello stesso anno.
Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione
Articolo 34
La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.
L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.
Norme finali
Articolo 35
La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.
Articolo 36
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dal D.L. 117/2017 e successive modifiche e relativi decreti attuativi, nonché alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.
La presente modificazione al precedente Statuto è stato approvato dall’Assemblea dei Soci del 29 maggio 2021